Assegno Unico Universale (AUU)

Nuovi chiarimenti dall’INPS

L’INPS, con il messaggio 1714 del 2022, sull’Assegno Unico e Universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo numero 230/2021, fornisce ulteriori chiarimenti sulle maggiorazioni per il nucleo per figli maggiorenni e genitori separati.

Come noto l’Assegno Unico eroga un beneficio economico mensile ai nuclei familiari per il un periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, tenendo conto dell’Isee del nucleo familiare.

Il messaggio fornisce chiarimenti in merito a:

  1. Riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori: l’Istituto chiarisce che verranno rilevati anche gli importi NASPI e DIS-COLL a patto che questa condizione sia esistente al momento della domanda e prevalente nel corso dell’anno. Viene inoltre preso in considerazione il reddito da lavoro all’estero e residenza fiscale in Italia. La maggiorazione riguarda anche i lavoratori agricoli autonomi, ed è riconosciuta a braccianti e stagionali “in considerazione del fatto che le predette attività comunque siano coperte da contribuzione annuale”. Non può essere  richiesta nei nuclei composti da un solo genitore.
  2. Riconoscimento della maggiorazione in caso di nuclei numerosi: All’articolo 4, commi 3 e 10, del decreto legislativo n. 230/2021, sono previste maggiorazioni che tengono conto della numerosità del nucleo familiare. In particolare, al citato articolo 4, comma 3, è introdotta una maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo di importo pari a 85 euro mensili, che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e che si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante. Al comma 10 del medesimo articolo 4 è prevista una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. Al riguardo, si precisa che, ove siano presenti nel nucleo figli con genitori diversi, le maggiorazioni in argomento spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli. Per quanto attiene alla determinazione del numero totale di figli, si chiarisce che sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, ancorché alcuni di essi non abbiano diritto all’AUU. Analogamente, in mancanza di ISEE, dovrà farsi riferimento per la determinazione del numero dei figli alla composizione del nucleo familiare autodichiarato, in base alle medesime regole valide per l’ISEE. Nel caso di un nucleo con genitori diversi la maggiorazione spetta per i componenti in rapporto di genitorialità, il messaggio specifica inoltre che vengono considerati a carico tutti i figli Isee anche quelli che non hanno più diritto ad AUU.
  3. Riconoscimento dell’Asseggo Unico Universale per i genitori separati: L’assegno viene erogato nei casi  di esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero affidamento esclusivo o provvedimento del giudice che individua chi dei genitori può percepire contributi pubblici, oppure accordo fra le parti. Il richiedente che si trovi nelle suddette condizioni lo dichiara nella domanda, selezionando l’apposita opzione, chiedendo l’erogazione dell’AUU al 100%. Inoltre, qualora l’assegno venga già erogato con ripartizione al 50%, il genitore ha la possibilità di chiedere la modifica delle modalità di erogazione, integrando la domanda on line a suo tempo già presentata, chiedendo il pagamento al 100%. In sede di prima domanda e/o modifica di una domanda già presentata, non è richiesto al genitore di allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto, che gli potrà comunque essere richiesta dall’Istituto anche in un momento successivo (accordo scritto tra le parti, decreto di separazione, sentenza di separazione o di divorzio). L’altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla Struttura INPS competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione a comprova.
  4. Figli maggiorenni: L’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 230/2021, prevede che l’AUU è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
    1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    2. svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
    3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    4. svolga il servizio civile universale.

La circolare n. 23/2022 ha chiarito che le condizioni elencate dalla norma devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.

Con riferimento al figlio maggiorenne fino ai 21 anni che svolga un’attività lavorativa e possegga un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui, si ricorda che i figli maggiorenni sono da intendersi come facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE e che il reddito complessivo è dato dalla somma di tutti redditi imponibili, al lordo degli oneri deducibili e di eventuali detrazioni spettanti (compresi quindi, ad esempio, i redditi da locazione).Pertanto, il figlio maggiorenne fino ai 21 anni, che convive con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive, a prescindere dal carico fiscale e con l’ulteriore condizione che, nell’anno di riferimento della domanda di AUU, non deve possedere un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a euro 8.000.Nell’ipotesi di figlio maggiorenne, che non convive con alcuno dei genitori, il figlio può comunque fare parte del nucleo dei suoi genitori in cui “viene attratto”; ciò si verifica qualora il figlio abbia un’età inferiore a 26 anni, sia a carico dei genitori ai fini IRPEF e non sia, a sua volta, coniugato e/o abbia figli propri. Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico IRPEF di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto. Ai fini dell’AUU, il carico per i figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, “attratti” nel nucleo dei genitori, è verificato se congiuntamente:

– nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non è superiore alla soglia di euro 4.000;

– nell’anno di riferimento dell’AUU, il reddito complessivo lordo presunto non supera l’importo pari a euro 8.000.

Il limite di reddito complessivo lordo presunto, pari a euro 8.000, non si applica per i figli maggiorenni disabili.

Raggiungimento della maggiore età successivamente all’inoltro della domanda:
Nell’ipotesi di figli che raggiungono la maggiore età successivamente all’inoltro della richiesta, la domanda del figlio comporta la decadenza della “scheda” presente nella domanda del genitore e prosegue, pertanto, l’erogazione della prestazione direttamente al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante. Qualora invece prosegua la validità della domanda presentata da uno dei due genitori/affidatario e il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato “Evidenza” per consentire al cittadino l’integrazione delle dichiarazioni relative al figlio maggiorenne sulla base delle ulteriori condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettera b), per i figli maggiorenni di età inferiore a 21 anni. Al fine di garantire la continuità dei pagamenti, il genitore richiedente dovrà accedere alla domanda on line, nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, selezionare la “scheda” relativa al figlio neomaggiorenne e accedere alla nuova pagina, nella quale dovrà selezionare la presenza di una delle condizioni alternative previste dalla norma e indicate per i figli  maggiorenni.

 

Per maggiori informazioni si rimanda al messaggio 1714 “Assegno Unico e Universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo numero 230/2021 Vengono forniti ulteriori chiarimenti sulle maggiorazioni per il nucleo per figli maggiorenni e genitori separati” rilasciato dall’INPS

 

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Fonte Associazione inCerchio

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