L’introduzione della nuova misura dell’amministrazione di sostegno, con la legge 6 del 2004, ha comportato una riforma dell’intera materia, ma – nonostante gli auspici di buona parte degli operatori – non ha segnato l’abrogazione degli istituti codicistici previgenti di interdizione e inabilitazione, obsoleti per procedura istruttoria e soprattutto per gli effetti ablativi, e concentrati sulla conservazione del patrimonio più che sulla tutela della persona.
Una analisi completa della materia non può quindi prescinderne da una pur breve presentazione di questi istituti, che però sono di fatto disapplicati: in particolare l’inabilitazione, in quanto – come si vedrà dalla lettura di quanto segue – la casistica di applicazione è ampiamente ricompresa in quella del nuovo e innovativo strumento dell’amministrazione di sostegno.
Ma anche l’interdizione, per la quale – dopo un iniziale dibattito – la giurisprudenza è arrivata ad una applicazione del tutto residuale rispetto all’ads, più rispettosa dei principi di autodeterminazione della persona fragile.
Vediamo quindi in cosa consistano Inabilitazione e interdizione, sulla scorta anche delle preziose indicazioni del Tribunale di Milano ( Tribunale di Milano https://www.tribunale.milano.it/index.phtml?Id_VMenu=447&daabstract=)
INABILITAZIONE
Secondo il Codice Civile, possono essere dichiarati inabili il maggiore d’età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione, coloro che per prodigalità’ o per abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, espongono se o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Come accennato poc’anzi, a seguito dell’introduzione dell’amministrazione di sostegno, questo istituto viene sempre meno utilizzato. L’effetto dell’inabilitazione è la limitazione (e non la perdita) della capacità di agire del beneficiario. L’inabilitato può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre necessita dell’assistenza del curatore per tutti gli atti di straordinaria amministrazione. Per richiederla, l’assistenza di un difensore è indispensabile.
Vediamo gli atti per i quali occorre sempre l’autorizzazione del Giudice:
- acquistare beni, tranne i mobili necessari per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio;
- riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni;
- accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati;- fare contratti di locazione d’immobili di durata superiore ai nove anni;
- promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
E’ richiesta l’autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per:
- alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento;
- costituire pegni o ipoteche;
- procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
- fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
Gli atti compiuti senza osservare le norme indicate possono essere annullati.
INTERDIZIONE
L’interdizione è l’istituto tradizionale di protezione giuridica dell’incapace, ormai di residuale applicazione dopo l’entrata in vigore dell’amministrazione di sostegno. Il procedimento di interdizione richiede una causa civile e la pronuncia di una sentenza collegiale dichiarativa dell’interdizione; rispetto all’amministrazione di sostegno ha tempi più lunghi e maggiori costi per la indispensabile assistenza di un difensore.
Possono essere dichiarati interdetti i soggetti con gravissimi disturbi psichici, oppositivi anche nei confronti dell’amministratore di sostegno, quando occorre intervenire in maniera più rigida nella completa limitazione ed esclusione di ogni loro iniziativa di carattere patrimoniale o personale che sarebbe lesiva dei loro stessi interessi. Solitamente il tutore è scelto nell’ambito familiare, così come avviene per la nomina dell’amministratore di sostegno; infatti, possono essere nominati: il coniuge (o la persona stabilmente convivente), il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, ed i parenti entro il quarto grado.
Qualora tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunità’ o altro, il tutore è nominato tenuto conto dell’esclusivo interesse del beneficiario.
Vediamo gli atti per i quali occorre sempre l’autorizzazione del Giudice:
- acquistare beni, tranne i mobili necessari per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio;
- riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni;
- accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati;
- fare contratti di locazione d’immobili di durata superiore ai nove anni;
- promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
E’ richiesta l’autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per:
- alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento;
- costituire pegni o ipoteche;
- procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
- fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
Gli atti compiuti senza osservare queste prescrizioni possono essere annullati
Fonte Associazione inCerchio