Il “Bonus psicologo” consiste in un contributo in denaro, parametrato dall’ISEE e fino ad un massimo di 600 euro, per coprire i costi di sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.
Possono accedere solo i cittadini residenti in Italia, con ISEE in corso di validità inferiore ai 50.000 euro.
Il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto terzo, in alcuni casi. La domanda può essere presentata:
- dal genitore in caso di soggetto di minore d’età (se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184);
- dal tutore per conto di un soggetto interdetto;
- dal curatore per conto di un soggetto inabilitato;
- dall’amministratore di sostegno per conto di un soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno.
La domanda deve essere presentata all’INPS dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 esclusivamente in via telematica: occorre accedere al servizio “Contributo sessioni psicoterapia”, raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, verranno redatte le graduatorie regionali/provinciali finali per l’assegnazione del beneficio nei limiti di budget prestabiliti.
Le rispettive graduatorie regionali/provinciali terranno conto del valore ISEE e, a parità di valore ISEE, dell’ordine di presentazione.
Il bonus verrà riconosciuto una sola volta in favore del cittadino richiedente. In caso di accoglimento della domanda il contributo è riconosciuto, per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori ISEE così come di seguito riportato:
- in caso di ISEE inferiore a 15mila euro l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
- in presenza di ISEE compreso tra i 15mila e i 30mila euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
- in caso di ISEE superiore a 30mila e non superiore a 50mila euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.
In caso di accoglimento della domanda, verrà resa disponibile l’indicazione dell’importo del beneficio e del codice univoco associato, da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia. L’importo riconosciuto per il “Contributo sessioni di psicoterapia” deve essere utilizzato entro 180 giorni dall’accoglimento della domanda, decorso detto termine il codice univoco sarà annullato.
Per approfondimenti:
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/bonus-psicologo-contributo-per-sostenere-le-spese-relative-a-sessioni-di-psicoterapia
Fonte Associazione inCerchio